Con la prefata sentenza il TAR del Lazio torna ad occuparsi dei limiti e delle caratterizzazioni del provvedimento di annullamento adottato dalla P.A. in via di c.d. autotutela - rectius, d'ufficio - così come disciplinato (a seguito delle riforme introdotte dalla L. n. 15/2005) dalle disposizioni recate dall'art. 21-nonies della L. n. 241/90. Nello specifico, un Comune aveva provveduto ad annullare due permessi di costruire rilasciati ad una ditta, ed a mezzo dei quali autorizzava, previo cambio di destinazione d'suo, la realizzazione di un capannone. Tale provvedimento, adottato dal responsabile del Servizio con un'unica ordinanza, veniva motivato (in estrema sintesi) sulla scorta di un evidenziato contrasto tra i permessi di costruire rilasciati e la disciplina urbanistica vigente, con particolare riferimento alle NTA del PRG. Lo stesso veniva ritualmente impugnato dalla società destinataria, oltre che per motivi di violazione e/o falsa applicazione della disciplina regionale applicabile alla fattispecie concreta (L.R. Lazio 12/08/1996, n. 34 e s.m.i.), nonché per vizi di eccesso di potere per travisamento dei fatti, soprattutto per violazione degli artt. 21-quinquies, 21-octies e 21-nonies della L. n. 241 del 1990 e s.m.i., oltre che per eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti, "in mancanza di una motivazione specifica in ordine all'interesse pubblico attuale all'annullamento in autotutela ed in presenza, invece del preventivo parere ASL rilasciato ai fini della richiesta dei titoli abilitativi". Orbene, proprio in riferimento a tali ultimi censuri, i Giudici chiariscono - in via di preliminare inquadramento - come con l'introduzione del Capo IV-bis ad opera della L. n. 15/2005, nella specie con l'art. 21-nonies, "il legislatore, per la prima volta, detta norme in tema di autotutela amministrativa, recependo i principi e la prassi formatisi in assenza di una disciplina normativa". Tra questi, la regola che ritiene come "il provvedimento di annullamento in autotutela costituisce la manifestazione della discrezionalità dell'Amministrazione, che non è obbligata a ritirare gli atti illegittimi o inopportuni, ma deve valutare, di volta in volta, se esista un interesse pubblico alla loro eliminazione, diverso dal semplice ristabilimento della legalità violate". Interesse pubblico che non viene esplicitato dalla norma, ma che deve essere ricavato dalla stessa P.A. - appunto, volta per volta - attraverso un'attività di "comparazione tra l'interesse pubblico e gli interessi dei destinatari e dei controinteressati"; il tutto, tenendo nella debita considerazione anche le circostanze che il provvedimento da annullare possa avere prodotto effetti favorevoli, e che sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo, sufficiente ad ingenerare un legittimo affidamento nell'interessato. Tali elementi - infatti - i quali integrano la nozione di "stabilità della situazione vetuasi a creare", possono costituire un limite al corretto esercizio del potere di autoannullamento, anche in quanto inerenti al raggiungimento delle altre, e parimenti rilevati, esigenze di "certezza del diritto". Così, in una possibile comparazione delle esigenze volte ad intempestivo, e pregiudizievole, annullamento, e di quelle sottese alla conservazione, l'Amministrazione deve "preferire una soluzione che contemperi la necessità del ripristino della legittimità e gli altri interessi concorrenti". Detta comparazione, a detta della sentenza in commento (e della dottrina unanime), non va solo operata, ma - ed in ogni caso - anche evidenziata, proprio a mezzo dell'atto di autoannullamento, così come statuito dal generale obbligo di (congrua) motivazione dei provvedimenti amministrativi (specie quelli a contenuto "negativo"), e come affermato, nello specifico, dalla giurisprudenza (ex multis, Cons. St., sez. IV, 7.11.02, n.6113, cit.; TAR Lazio, Latina, 12.1.01, n. 81, cit.). Anche in ordine alla problematica del tempo, il disposto dell'art. 21-nonies, che parla, genericamente, di "termine ragionevole", va interpretato a valutato caso per caso, procedendo ad un'attenta disamina di utti gli elemento che caratterizzano la fattispecie concreta. Tutti i predetti elementi, conclude il TAR Lazio, debbono essere considerati da parte dell'Amministrazione nel processo comparativo degli interessi, e resi evidenti al destinatario sotto la veste della formale motivazione, sotto pena dell'illegittimità del provvedimento di annullamento stesso.
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