La sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sentenza 21031/2008) ha stabilito che 'Il vincolo della subordinazione non ha tra i suoi tratti caratteristici indefettibili la permanenza nel tempo dell'obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro'. E' stata così confermata una decisione della Corte d'appello di Genova, che aveva riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a quattro impiegati 'a prestazione' di un'azienda di trasporti che avevano richiesto il riconoscimento dei contributi come lavoratori dipendenti. La Corte ha considerato corretta la motivazione dei giudici di merito in ordine alla "inidoneita' del carattere saltuario delle prestazioni a consentire di per se' la loro qualificazione nel senso dell'autonomia", e all'"inidoneita' dell'effettuazione della ritenuta d'acconto sui compensi a far ritenere che la volonta' delle parti si fosse formata nel senso dell'autonomia del rapporto". Secondo Piazza Cavour, per valutare il vincolo di subordinazione il giudice di merito deve infatti considerare la specificita' dell'incarico conferito al lavoratore e il modo della sua attuazione. Esaminando le prestazioni di lavoro svolte dai quattro impiegati la Corte d'Appello aveva rilevato che pur essendo tali prestazioni 'saltuarie e senza vincolo di restare a disposizione del datore di lavoro tra l'una e l'altra, con la possibilita', per i lavoratori, di rifiutare la prestazione', i lavoratori erano 'sottoposti a disposizioni precise, ovvero 'presentarsi ad un'ora stabilita, scaricare merci, obbligo di osservare le mansioni stabilite dal responsabile del magazzino, utilizzo dei mezzi aziendali per effettuare il lavoro'. A tal proposito gli Ermellini hanno anche sottolineato che la subordinazione va intesa "quale disponibilita' del prestatore nei confronti del datore di lavoro con assoggettamento alle direttive da questo impartite circa le modalita' di esecuzione dell'attivita' lavorativa", mentre elementi "come l'osservanza di un orario, l'assenza di rischio economico, la forma di retribuzione e la stessa collaborazione possono avere valore indicativo ma mai determinante".
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