Sul punto è intervenuta la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (sent. n. 15796/02), precisando che "spetta al giudice di merito stabilire quali misure, in concreto, risultino più idonee a contemperare l'esercizio dei due diritti, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto in relazione allo stato dei luoghi, nonché a quelle soggettive, come il comportamento tenuto dal proprietario del fondo servente".
Nella fattispecie, i Giudici del Palazzaccio hanno ritenuto che la consegna delle chiavi del cancello apposto a chiusura del fondo servente non fosse una misura idonea a garantire il libero esercizio della servitù di passaggio, specie perchè il cancello stesso si trovava in una posizione alquanto defilata e mancava di un impianto citofonico o di altro meccanismo di apertura a distanza.