E' quanto afferma la Corte di Cassazione (sentenza n.21816/2008)
Anche la parola del vigile può essere contestata. E' quanto afferma la Corte di Cassazione (sentenza n.21816/2008). Secondo i Giudici di Piazza Cavour non c'è bisogno di sporgere querela di falso per mettere in discussione quanto affermato da un vigile. Con riferimento al verbale di accertamento di una violazione del codice della strada, si legge nella motivazione della sentenza, "l'efficacia di piena prova fino a querela di falso non sussiste ne' con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, ne' con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti i quali, in ragione delle loro modalita' di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obiettivo, e abbiano pertanto potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento'. In sostanza in caso di contravvenzione per violazione al codice della strada ci sono sempre 'margini di apprezzamento' per contestare la multa e magari ottenerne l'annullamento. Questo perche', spiega la Corte il vigile potrebbe anche aver contestato un'infrazione che non c'e'. E' stato accolto così il ricorso di una automobilista romana che aveva contestato una multa inflittale per essere passata con il semaforo rosso. La signora non aveva sporto querela di falso e il giudice di pace aveva convalidato la multa sostenendo l'insindacabilita' dell'operato del vigile. Di contrario avviso i Giudici del Palazzaccio che hanno accolto il ricorso della donna la quale, pur non avendo sporto querela di falso, aveva dichiarato di poter dimostrare con testimoni oculari l'inesattezza del giudizio del "pizzardone". La Corte ha anche evidenziato che nel caso di specie il vigile si e' trovato ad infliggere una multa non in base ad una 'percezione di una realta' statica bensi' con una indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento'.
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