Chi aiuta nei lavori di casa, si presume sia un lavoratore dipendente regolarmente retribuito. La presunzione può essere vinta quando, al di là di ogni ragionevole dubbio, si riesce a dare la prova che il legame affettivo è paragonabile a quello di un familiare.
Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione che, con la Sent. n. 21365/2008, ha stabilito che "ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso; tale la presunzione (di fatto) di onerosità, basata sui criteri della normalità, della apparenza e della buona fede, a tutela del ragionevole e legittimo affidamento della parte interessata, può essere superata - quando si sostenga la riconducibilità delle prestazioni ad un rapporto diverso (non di lavoro subordinato) istituito affectionis vel benevolentiae causa, con la correlativa gratuità della stessa attività - solo con una prova rigorosa del contenuto di tale diversa relazione tra le parti".
Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione che, con la Sent. n. 21365/2008, ha stabilito che "ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso; tale la presunzione (di fatto) di onerosità, basata sui criteri della normalità, della apparenza e della buona fede, a tutela del ragionevole e legittimo affidamento della parte interessata, può essere superata - quando si sostenga la riconducibilità delle prestazioni ad un rapporto diverso (non di lavoro subordinato) istituito affectionis vel benevolentiae causa, con la correlativa gratuità della stessa attività - solo con una prova rigorosa del contenuto di tale diversa relazione tra le parti".
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