La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 21332/2008) ha stabilito che non è dovuta l'ICI su quella parte di immobile classificato catastalmente come albergo che viene destinata ad abitazione principale purché sia già avvenuta la variazione al catasto.
I Giudici hanno infatti precisato che "la destinazione ad abitazione privata di un appartamento facente parte di un immobile adibito interamente ad albergo, iscritto in categoria D/2, comporta una variazione permanente che influisce sull'ammontare della rendita catastale, e perciò rientra nella previsione della norma citata da ultimo. La detrazione d'imposta sull'abitazione principale costituisce, d'altronde, un'agevolazione fiscale, cui il contribuente ha diritto solo se abbia operato in conformità alle norme di legge che la prevedono; fermo restando che l'interpretazione di tali norme, di natura eccezionale, dev'essere rigorosa per rispetto del principio stabilito dall'articolo 14 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile".
I Giudici hanno infatti precisato che "la destinazione ad abitazione privata di un appartamento facente parte di un immobile adibito interamente ad albergo, iscritto in categoria D/2, comporta una variazione permanente che influisce sull'ammontare della rendita catastale, e perciò rientra nella previsione della norma citata da ultimo. La detrazione d'imposta sull'abitazione principale costituisce, d'altronde, un'agevolazione fiscale, cui il contribuente ha diritto solo se abbia operato in conformità alle norme di legge che la prevedono; fermo restando che l'interpretazione di tali norme, di natura eccezionale, dev'essere rigorosa per rispetto del principio stabilito dall'articolo 14 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile".
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