La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. 22287/2008) ha stabilito che, in sede di impugnazione del licenziamento da parte del lavoratore, è necessario che lo stesso, nel termine dei sessanta giorni previsti dalla legge, spedisca la raccomandata con ricevuta di ricevimento al datore di lavoro. Non è invece necessario che entro lo stesso termine, la raccomandata, venga recapitata al destinatario.
I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti chiarito che "l'impugnazione del licenziamento individuale è tempestiva, ossia impedisce la decadenza di cui all'art. 61 n. 604 del 1966, qualora la lettera raccomandata sia, entro il termine di sessanta giorni ivi previsto, consegnata all'ufficio postale ed ancorché essa venga recapitata dopo la scadenza di quel termine".
I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti chiarito che "l'impugnazione del licenziamento individuale è tempestiva, ossia impedisce la decadenza di cui all'art. 61 n. 604 del 1966, qualora la lettera raccomandata sia, entro il termine di sessanta giorni ivi previsto, consegnata all'ufficio postale ed ancorché essa venga recapitata dopo la scadenza di quel termine".
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: