La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 22364/08) ha stabilito che le violazioni del Codice della Strada possono essere contestate anche in un secondo momento ovvero anche a qualche chilometro di distanza dal punto in cui sono avvenute. I Giudici di Piazza Cavour hanno infatti precisato che "occorre poi osservare che l'immediatezza della contestazione, che l'articolo 200 del codice della strada impone 'quando è possibile', non comporta l'arresto repentino del veicolo mediante il quale è stata commessa l'infrazione, ma esige che vi sia una ragionevole continuità temporale e spaziale dal momento in cui si è verificata la violazione della infrazione a quello in cui il trasgressore viene reso edotto dell'accertamento e posto in condizioni di esporre le sue eventuali ragioni".
"Nel caso di specie - prosegue la Corte -, così come delineato in fatto dalla sentenza di merito, non può ritenersi che vi sia stata soluzione di continuità temporale e spaziale tra l'accertamento e la contestazione, seppur avvenuta a qualche chilometro di distanza, risultando idonee le ragioni della contestazione operata a qualche chilometro di distanza".
"Nel caso di specie - prosegue la Corte -, così come delineato in fatto dalla sentenza di merito, non può ritenersi che vi sia stata soluzione di continuità temporale e spaziale tra l'accertamento e la contestazione, seppur avvenuta a qualche chilometro di distanza, risultando idonee le ragioni della contestazione operata a qualche chilometro di distanza".
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