La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 850/08) ha stabilito che può integrare concorso nel reato di falso ideologico il comportamento dei funzionari (cui la PA ha affidato funzione di attestare l'orario dei dipendenti) che attestano una falsa presenza dei lavoratori in ufficio durante l'orario di lavoro. La Corte ha avuto modo di precisare che tale comportamento si differenzia da quello tenuto dai lavoratori (per i quali non è possibile l'imputazione del falso ideologico), in quanto, per quest'ultimi, manca sia il requisito dell'atto pubblico sia la qualità del soggetto. Per contro,"concorrono nel reato di falso ideologico commesso dai soggetti ai quali la pubblica amministrazione ha affidato la funzione di attestare l'orario di lavoro dei dipendenti. L'atto in cui si è concretizzato il fatto reato pertanto, sia per la qualifica del soggetto che lo ha posto in essere, che con riferimento alla sua natura, è atto pubblico".
"Del resto - prosegue la Corte - le Sezioni Unite, nel chiudere la sentenza del 2006, ebbero cura di precisare 'torna opportuno da ultimo rilevare che ove poi tali attestazioni del pubblico dipendente siano utilizzate, recepite in atti della pubblica amministrazione a loro volta attestativi, dichiarativi o di volontà della stessa, tanto può dar luogo ad ipotesi di falso per induzione'. Ciò significa che era ben chiaro alle Sezioni Unite la differenza tra l'atto autocertificatorio posto in essere dal dipendente e quello, riportabile alla volontà della pubblica amministrazione ed avente funzione di attestazione, posto in essere dal soggetto al quale le amministrazione pubblica affida compiti di controllo del lavoro dei dipendenti. La natura pubblicistica ai fini penali di questo atto non può essere discussa e il comportamento induttivo o concorrente del dipendente pubblico nella sua formazione comporta la corresponsabilità".
"Del resto - prosegue la Corte - le Sezioni Unite, nel chiudere la sentenza del 2006, ebbero cura di precisare 'torna opportuno da ultimo rilevare che ove poi tali attestazioni del pubblico dipendente siano utilizzate, recepite in atti della pubblica amministrazione a loro volta attestativi, dichiarativi o di volontà della stessa, tanto può dar luogo ad ipotesi di falso per induzione'. Ciò significa che era ben chiaro alle Sezioni Unite la differenza tra l'atto autocertificatorio posto in essere dal dipendente e quello, riportabile alla volontà della pubblica amministrazione ed avente funzione di attestazione, posto in essere dal soggetto al quale le amministrazione pubblica affida compiti di controllo del lavoro dei dipendenti. La natura pubblicistica ai fini penali di questo atto non può essere discussa e il comportamento induttivo o concorrente del dipendente pubblico nella sua formazione comporta la corresponsabilità".
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