Al paziente va riconosciuto 'un vero e proprio diritto di non curarsi, anche se tale condotta lo esponga al rischio stesso della vita' ma il dissenso deve essere inequivoco e informato. E' quanto scrive la Corte di Cassazione mettendo nero su bianco che 'nell'ipotesi di pericolo grave e immediato per la vita del paziente, il dissenso del medesimo debba essere oggetto di manifestazione espressa, inequivoca, attuale, informata'. Il caso esaminato dalla Corte riguarda un testimone di Geova che aveva chiesto il risarcimento dei danni morali e biologici per essere stato sottoposto ad una serie di trasfusioni di sangue nonostante egli avesse attestato il suo rifiuto delle trasfusioni con un cartellino con scritto 'niente sangue'. Secondo la Corte i medici hanno fatto bene a fare le trasfusioni al paziente che era giunto in ospedale in fin di vita perche' un conto 'e' l'espressione di un generico dissenso ad un trattamento in condizioni di piena salute, altro riaffermarlo puntualmente in una situazione di pericolo di vita'. In quest'ultimo caso, secondo la Corte 'e' innegabile l'esigenza che, a manifestare il dissenso al trattamento trasfusionale, sia o lo stesso paziente che rechi con se' una articolata, puntuale, espressa dichiarazione dalla quale inequivocamente emerga la volonta' di impedire la trasfusione anche in ipotesi di pericolo di vita, ovvero un diverso soggetto da lui stesso indicato quale rappresentante ad acta il quale, dimostrata l'esistenza del proprio potere rappresentativo, confermi tale dissenso all'esito della ricevuta informazione da parte dei sanitari'. Per queste ragioni l'aver scritto su un cartellino "niente sangue" non può significare che il paziente abbia espresso un "dissenso informato alle cure" specie se si considera che è giunto in ospedale 'in stato di perdita di conoscenza e in pericolo di vita'. Non si può secondo la Corte far gravare sul medico l'onere di "ricostruire sul piano della causalita' ipotetica la reale volonta' del paziente secondo un giudizio prognostico ex ante, e di presumere induttivamente la reale 'resistenza' delle sue convinzioni religiose a fronte dell'improvviso, repentino, non altrimenti evitabile insorgere di un reale pericolo di vita, scongiurabile soltanto con una trasfusione di sangue'. La Corte ricorda che 'la validita' di un consenso preventivo ad un trattamento sanitario non appare in alcun modo legittimamente predicabile in assensa della doverosa, completa, analitica informazione sul trattemento stesso, cosi' la efficacia di uno speculare dissenso 'ex ante', privo di qualsiasi informazione medico terapeutica, deve ritenersi altrettanto impredicabile, sia in astratto che in concreto, qualora il paziente, in stato di incoscienza, non sia in condizioni di manifestarlo pientemente'. Nella sentenza la Corte insiste nel ribadire che un conto e' 'l'espressione di un generico dissenso ad un trattamento in condizioni di piena salute', un altro 'e' riaffermarlo puntualmente in una situazione di pericolo di vita'.
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