La Cassazione n. 15577/2002 ha stabilito che la competenza territoriale per la declaratoria di fallimento di una società di persone si determina sulla base della sede dell'impresa
La Corte di Cassazione, sentenza n. 15577 dell'8 novembre 2002 ha stabilito che la competenza territoriale per la declaratoria di fallimento di una società di persone si determina sulla base della sede dell'impresa, anche quando l'attività sia cessata restando privo di rilievo il luogo di residenza del socio fallito.
Detto socio infatti, spiega la corte, viene dichiarato fallito non quale imprenditore, ma in dipendenza della sua qualità di socio.
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