La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 22572/2008) ha stabilito che è dovuta l'imposta sulle pubblicità per le targhe di uno studio professionale quando sono esposte in un luogo aperto al pubblico, come può essere una strada o un cortile condominiale. Gli Ermellini hanno infatti precisato che "la disciplina sulla pubblicità ec D.lgs. 507/93 ricalca, nelle linee guida che qui interessano, la previgente disciplina ex DPR 639/72".
"Ed al riguardo - prosegue la Corte -, questa Corte ha precisato che, in tema di imposta sulla pubblicità - che si applica, ai sensi dell'art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639, quando i mezzi pubblicitari siano esposti o effettuati 'in luoghi pubblici o aperti al pubblico o, comunque, da tali luoghi percepibili' - il presupposto dell'imponibilità va ricercato nell'astratta possibilità del messaggio, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in quel luogo determinato. Il detto presupposto sussiste, pertanto, rispetto ad una targa indicativa di uno studio di avvocato esposta in un cortile, il quale, pur se privato, debba ritenersi 'aperto al pubblico', perché accessibile durante il giorno ad un numero indeterminato di persone".
Infine la Corte ha precisato che "d'altro canto, nel D.lgs. 507/93 art. 17, è disposta l'esenzione delle sole targhe apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; godono parimenti dell'esenzione le targhe la cui esposizione sia obbligatoria per legge o per regolamento".
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l'esenzione, tra le altre cose, non potesse essere applicata in quanto "la targa in questione ha una superficie superiore ai 300 cm2 e pertanto non è applicabile l'art. 7, comma 2, del D. Lgs 507/93 che recita 'non si fa luogo ad applicazioni di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati'".
"Ed al riguardo - prosegue la Corte -, questa Corte ha precisato che, in tema di imposta sulla pubblicità - che si applica, ai sensi dell'art. 6 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 639, quando i mezzi pubblicitari siano esposti o effettuati 'in luoghi pubblici o aperti al pubblico o, comunque, da tali luoghi percepibili' - il presupposto dell'imponibilità va ricercato nell'astratta possibilità del messaggio, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, che diventano tali solo perché vengono a trovarsi in quel luogo determinato. Il detto presupposto sussiste, pertanto, rispetto ad una targa indicativa di uno studio di avvocato esposta in un cortile, il quale, pur se privato, debba ritenersi 'aperto al pubblico', perché accessibile durante il giorno ad un numero indeterminato di persone".
Infine la Corte ha precisato che "d'altro canto, nel D.lgs. 507/93 art. 17, è disposta l'esenzione delle sole targhe apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; godono parimenti dell'esenzione le targhe la cui esposizione sia obbligatoria per legge o per regolamento".
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che l'esenzione, tra le altre cose, non potesse essere applicata in quanto "la targa in questione ha una superficie superiore ai 300 cm2 e pertanto non è applicabile l'art. 7, comma 2, del D. Lgs 507/93 che recita 'non si fa luogo ad applicazioni di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati'".
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