Nei confronti della criminalità organizzata sono lecite le intercettazioni effettuate con tutti i mezzi anche privati e anche prima che i sospettati sino stati iscritti sul registro degli indagati. Lo ha deciso la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione che, con la Sent. n. 35107/2008, ha stabilito che "secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e di utilizzazione di impianti diversi da quelli installati nella procura della Repubblica […], l'autorizzazione del pubblico ministero ai sensi dell'articolo 268, comma 3, c.p.p. ad eseguire le operazioni con impianti 'in dotazione alla polizia giudiziaria' deve ritenersi onnicomprensivo di qualsiasi concreata disponibilità, ivi compreso l'utilizzo di strumenti presi a noleggio. Ciò in quanto, ai fini che interessano, deve considerarsi impianto 'in dotazione alla polizia giudiziaria, qualsiasi apparecchiatura della quale la stessa abbia la disponibilità presso i propri uffici, a prescindere dallo strumento contrattuale all'uopo utilizzato per conseguire tale disponibilità: la norma, infatti, non si occupa dello strumento giuridico in virtù del quale l'organo di polizia giudiziaria acquisisca tale dotazione, ma mira solo a tutelare la fondamentale esigenza che terzi estranei a tali impianti non possano accedervi".
"In definitiva - prosegue la Corte - vuoi che le operazioni siano svolte presso la polizia giudiziaria (o comunque non presso gli uffici della procura della Repubblica) ex art. 268, comma 3, c.p.p., vuoi che siano svolte negli uffici della procura, del tutto irrilevante è che la proprietà degli apparecchi e il titolo in forza del quale questi sono utilizzati".
Infine la Corte ha rilevato che "l'eventuale omessa iscrizione per talune ulteriori fattispecie che siano emerse […], non è foriera di effetti quanto alla utilizzabilità degli elementi di indagine, residuando solo profili di possibile rilevanza disciplinare a carico del magistrato o del personale che abbia omesso, in ipotesi, di integrare le iscrizioni sul registro".
"In definitiva - prosegue la Corte - vuoi che le operazioni siano svolte presso la polizia giudiziaria (o comunque non presso gli uffici della procura della Repubblica) ex art. 268, comma 3, c.p.p., vuoi che siano svolte negli uffici della procura, del tutto irrilevante è che la proprietà degli apparecchi e il titolo in forza del quale questi sono utilizzati".
Infine la Corte ha rilevato che "l'eventuale omessa iscrizione per talune ulteriori fattispecie che siano emerse […], non è foriera di effetti quanto alla utilizzabilità degli elementi di indagine, residuando solo profili di possibile rilevanza disciplinare a carico del magistrato o del personale che abbia omesso, in ipotesi, di integrare le iscrizioni sul registro".
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