La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 10786/2008) ha stabilito che "il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l'identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell'eventuale incapacità d'identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull'affidamento in guisa da essere in grado d'adempiere al dovere di comunicare l'identità del conducente".
Infine la Corte ha precisato che "la disposizione di cui all'art. 126, comma 2, codice della strada, puntualizza chiaramente l'obbligo di comunicazione, nel caso di mancata individuazione del conducente autore della violazione, in capo al proprietario del veicolo, rimanendo a tal fine indifferenti le sue caratteristiche soggettive di persona fisica ovvero di ente dotato o meno di personalità giuridica, tenuto altresì conto, con riferimento alle società di persone, che ad esse l'ordinamento giuridico riconosce comunque una soggettività giuridica autonoma e distinta dalle persone che vi aderiscono".
Infine la Corte ha precisato che "la disposizione di cui all'art. 126, comma 2, codice della strada, puntualizza chiaramente l'obbligo di comunicazione, nel caso di mancata individuazione del conducente autore della violazione, in capo al proprietario del veicolo, rimanendo a tal fine indifferenti le sue caratteristiche soggettive di persona fisica ovvero di ente dotato o meno di personalità giuridica, tenuto altresì conto, con riferimento alle società di persone, che ad esse l'ordinamento giuridico riconosce comunque una soggettività giuridica autonoma e distinta dalle persone che vi aderiscono".
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