Minacciare di bocciatura uno studente è reato. Parola di Cassazione. La Corte (sentenza n. 36700/2008) sottolinea come una minaccia del genere sia "idonea ad ingenerare forti timori", andando ad incidere sulla "liberta' morale" dell'alunno. Sulla scorta di tale principio la Corte ha confermato una condanna per minaccia aggravata ad un prof che rivolgendosi ad una sua studentessa le aveva detto che "non aveva piu' alcuna possibilita' di essere promossa". La condanna era stata inicialmente inflitta dal gup del Tribunale di Vicenza e dalla Corte d'appello di Venezia. Inutile il ricorso in Cassazione del docente per sostenere, a sua discolpa, che prospettare una bocciatura non può considerarsi una minaccia dato che "l'evento pregiudizievole era comunque indipendente dalla sua volonta', trattandosi di una decisione che avrebbe impegnato l'intero collegio dei docenti". I giudici del Palazzaccio hanno ha respinto il ricorso sottolineato che i giudici di merito hanno giustamente ravvisato nella prospettata bocciatura una minaccia "argomentando che per una studentessa la ingiusta prospettazione di una bocciatura rappresenta una delle peggiori evenienze". In ordine alla difesa del docente secondo cui la decisione sarebbe spettata al collegio dei docenti la Corte spiega che "per la sussistenza del reato di cui all'art. 612 c.p. l'idoneita' della condotta va valutata secondo un giudizio 'ex ante', tenendo conto di tutte le circostanze che in base ad un criterio medio possono essere considerate al momento della condotta. L'impossibilita' di realizzare il male miacciato non esclude il reato solo se si tratti di impossibilita' assoluta, non quando la minaccia sia comunque idonea ad ingenerare un timore nel soggetto passivo". Nella fattispecie e' stato riconosciuto che "la minaccia di una ingiusta bocciatura rivolta dal professore fosse idonea ad ingenerare nella studentessa forti timori, incidendo la sua liberta' morale".
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