Un intraprendente medico fiorentino aveva filmato di nascosto i glutei di una sua paziente mentre era distessa sul lettino del suo ambulatorio. Condannato il primo e secondo grado per interferenze illecite nella vita privata il caso è finito in Cassazione e la Corte (sentenza 36884/2008) ha assolto il camice bianco "perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato". Secondo i Giudici di Piazza Cavour benchè il fatto sia di per se deplorevole "lo stato attuale della legislazione non consente nel caso di specie l'accesso alla tutela in sede penale ai sensi dell'art. 615 bis c.p.". La donna dunque è stata vittima non solo di un sopruso, ma anche di un vuoto legislativo. Per la Corte sarà solo possibile richiedere il risarcimento del danno in sede civile. Nella motivazione della sentenza, la Quinta sezione penale, riconosce che si tratta di una "grave lacuna legislativa, che sarebbe auspicabile fosse colmata, atteso che puo' legittimare comportamenti francamente riprovevoli e lesivi dell'altrui dignita', se posti in essere dall'agente nel proprio domicilio, ove in ipotesi la parte lesa si fosse recata in buona fede, tanto piu' se l'accesso era necessitato, come nel caso in esame, dall'esigenza di sottoporsi ad una visita medica". L'annullamento della sentenza è scaturito da un ricorso della Procura di Firenze che "nell'interesse della corretta applicazione della legge", ha fatto rilevare che l'art. 615 bis c.p. "tutela il titolare dello jus excludendi dall'indebita intrusione di estranei nel proprio domicilio, di modo che il domicilio protetto era quello del medico e la paziente vi si era recata per una visita". Proprio per questo la donna non poteva avvalersi della norma. La Corte ha precisato infatti che l'art. 615 bis c.p. punisce penalmente "la condotta di chi carpisca con strumenti di ripresa e registrazione, immagini, voci e suoni attinenti alla vita privata di altri" e dunque "tutela il diritto all'inviolabilita' del proprio domicilio e della propria privacy". Il luogo "protetto" in quel caso era lo studio medico ossia il luogo in cui è avvenuto il fatto che gli ermellini non esitano a definire "riprovevole". Dopo l'annullamento senza rinvio della sentenza alla vittima non resta che avviare un'azione civile per ottenere almento il risarcimento del danno per la lesione della propria dignita' e riservatezza.
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