La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 36876/2008) ha stabilito che è reato (traffico illecito di sostanze stupefacenti) anche il solo fatto di offrire uno spinello a un amico. Gli Ermellini hanno infatti precisato che "in tema di consumo di gruppo di sostanza stupefacente, questa Corte ha affermato che, perché una tale ipotesi possa ritenersi riscontrata, 'occorre che la sostanza sia stata acquistata da uno dei componenti il gruppo su preventivo mandato degli altri, in vista della futura ripartizione, ed attraverso una partecipazione di tutti alla predisposizione dei mezzi finanziari occorrenti, di talché possa affermarsi che l'acquirente agisca come 'longa manus' degli altri e che il successivo frazionamento della sostanza acquisita sia solo una operazione materiale di divisione senza trasferimento dall'uno all'altro valore'".
"La condotta di un soggetto - prosegue la Corte -, acquirente di sostanze stupefacenti può ritenersi non punibile, perché finalizzata al consumo di gruppo, solo quando possa accertarsi che gli altri componenti del gruppo abbiano avuto, fin dall'origine - e cioè fin dal momento dell'acquisto - quell'autonomo potere di fatto sulla cosa in cui si sostanzia la detenzione, con la conseguenza che, in mancanza, l'acquirente deve considerarsi l'unico originario detentore e che la successiva consegna si configura come una cessione principale".
"La condotta di un soggetto - prosegue la Corte -, acquirente di sostanze stupefacenti può ritenersi non punibile, perché finalizzata al consumo di gruppo, solo quando possa accertarsi che gli altri componenti del gruppo abbiano avuto, fin dall'origine - e cioè fin dal momento dell'acquisto - quell'autonomo potere di fatto sulla cosa in cui si sostanzia la detenzione, con la conseguenza che, in mancanza, l'acquirente deve considerarsi l'unico originario detentore e che la successiva consegna si configura come una cessione principale".
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