La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. 36687/2008) ha stabilito che commette reato il contribuente che falsifica il modello F24. In particolare, gli Ermellini, hanno precisato che "il modulo F24 da utilizzare per il pagamento di contravvenzioni per irregolarità fiscali è composto da due parti sostanzialmente identiche che riportano gli estremi della contravvenzione e l'importo pagato. Vengono entrambe le parti del documento presentate all'esattore - nel caso specifico uno sportello bancario a tanto abilitato - che segna su entrambe le parti del documento, uno diretto all'Agenzia delle entrate e l'altro rilasciato al contribuente, l'importo pagato. Il modulo rilasciato al contribuente in effetti è del tutto conforme a quello di competenza della Agenzia delle entrate e svolge la funzione di quietanza di pagamento con funzione liberatoria del contribuente. Il suddetto modulo, quindi, non costituisce né atto pubblico né certificazione amministrativa, ma attestato sul contenuto di atti, in quanto attestazione derivata dell'atto di versamento della contravvenzione, di cui riporta gli estremi essenziali.
Ne consegue che la materiale falsificazione del modello F 24 integra l'ipotesi delittuosa preveduta dagli articoli 478 e 482 c.p. quando l'autore del falso, come nel caso di specie, sia un privato".
Nell'impianto motivazione della Sentenza si legge anche che "il problema consiste nello stabilire se il modello F 24 rilasciato al contribuente debba considerarsi un attestato ovvero un certificato. Sinteticamente si può dire che l'unico reale elemento distintivo dell'attestato rispetto al certificato è nel riferimento - sommario o sintetico - del primo al contenuto di altri atti e quindi fatti giuridici relativi, con funzione innegabilmente probatoria, assolta ugualmente dal certificato ma in relazione a fatti o situazioni aliunde al pubblico ufficiale, anche attraverso una sua eventuale attività di indagine. Per essere ancora più precisi si può dire che gli attestati, diversamente dai certificati, sono documenti a carattere derivativo perché sinteticamente riproduttivi di altri atti o registri originali, ai quali il loro autore fa organico riferimento per approntare il contenuto. Proprio in base a tali presupposti la giurisprudenza di legittimità ha ad esempio stabilito che rientra nella previsione di cui all'articolo 478 c.p. comma III c.p. la falsificazione di dati attestati il pagamento della tassa di circolazione sul disco - contrassegno, comunemente detto bollo di circolazione, ipotesi di sicuro analoga a quella in discussione".
Ne consegue che la materiale falsificazione del modello F 24 integra l'ipotesi delittuosa preveduta dagli articoli 478 e 482 c.p. quando l'autore del falso, come nel caso di specie, sia un privato".
Nell'impianto motivazione della Sentenza si legge anche che "il problema consiste nello stabilire se il modello F 24 rilasciato al contribuente debba considerarsi un attestato ovvero un certificato. Sinteticamente si può dire che l'unico reale elemento distintivo dell'attestato rispetto al certificato è nel riferimento - sommario o sintetico - del primo al contenuto di altri atti e quindi fatti giuridici relativi, con funzione innegabilmente probatoria, assolta ugualmente dal certificato ma in relazione a fatti o situazioni aliunde al pubblico ufficiale, anche attraverso una sua eventuale attività di indagine. Per essere ancora più precisi si può dire che gli attestati, diversamente dai certificati, sono documenti a carattere derivativo perché sinteticamente riproduttivi di altri atti o registri originali, ai quali il loro autore fa organico riferimento per approntare il contenuto. Proprio in base a tali presupposti la giurisprudenza di legittimità ha ad esempio stabilito che rientra nella previsione di cui all'articolo 478 c.p. comma III c.p. la falsificazione di dati attestati il pagamento della tassa di circolazione sul disco - contrassegno, comunemente detto bollo di circolazione, ipotesi di sicuro analoga a quella in discussione".
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