Il privato che intende agire in giudizio nei confronti di una Compagnia telefonica deve esperire preventivamente il tentativo di conciliazione dinanzi al Corecom competente per territorio e ciò anche se non è ancora diventato formalmente cliente della Compagnia. Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione che, con la Sent. n. 24334/2008, ha reso noto il seguente principio di diritto "in tema di contratti in materia di telecomunicazioni tra utente e soggetto autorizzato o destinatario di licenze rientranti tra le fattispecie disciplinate dalla Legge 31 luglio 1997, n. 249 ('Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo') e dal 'regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti' approvato da detta Autorità, anche le controversie volte a stabilire se sia stato o meno stipulato uno dei predetti contratti, sono assoggettate alla disciplina prevista in detta normativa nel comma 11 dell'art. 1 della legge e negli artt. 3 e 4 del regolamento; e quindi l'attore, prima di agire in giudizio, è tenuto a promuovere preventivamente un tentativo di conciliazione al Corecom competente per territorio".
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