Pur non facendo strettamente parte della materia delle 'Risorse umane', ma piuttosto del diritto amministrativo, penale e del diritto processuale penale
Pur non facendo strettamente parte della materia delle "Risorse umane", ma piuttosto del diritto amministrativo, penale e del diritto processuale penale, vogliamo qui far cenno ai contenuti della legge 231/2001, considerata la sua singolarità ai fini della sistematizzazione fra le leggi dello Stato e la sua appartenenza, piuttosto indefinita, all'uno o all'altro ambito disciplinare, nonché la assimilabilità alle disposizioni a sfondo etico-aziendale che la fanno ricomprendere nella materia normativo-umanistica di recente generazione. Tale legge vide la luce a seguito di incontri fra giuristi internazionali tenutisi a Palermo nel 2001, che ne determinarono la sua non ulteriore procrastinabilità per gli ordinamenti di diversi stati, non soltanto europei. La sua straordinaria peculiarità risiede nell'aver introdotto nel nostro ordinamento una eccezione al principio della "personalità" della sanzione penale, che traeva la propria validità (e tradizione) da tempo lontanissimo, si potrebbe dire "ab immemorabilis". Ebbene, se eravamo abituati prima dell'entrata in vigore di questa legge a considerare che fatti di dipendenti che comportassero reato potessero essere imputabili anche ai responsabili aziendali (in genere amministratore delegato e direttore) oggi, per determinati comportamenti tassativamente individuati dalla legge, la responsabilità si intende presente anche in capo all'azienda. Si discute se le sanzioni che ne derivano siano da considerare di natura amministrativa (come peraltro letteralmente titolato dall'art. 9) o penale, tuttavia detti comportamenti rientrano senza alcun dubbio nell'ambito disciplinato dalla legge penale; non solo, ma competente a conoscerli, giudicarli e infliggere sanzioni all'azienda è il tribunale penale, per espressa disposizione normativa, e non rientrando i procedimenti per alcun verso nei giudizi di competenza del TAR o del Consiglio di Stato o di altro organo giudiziario amministrativo. I reati sono stati elencati uno per uno dalla stessa norma, ma poi il numero è stato abbondantemente ampliato con leggi successive, in considerazione del carattere di "offesa verso lo Stato", qui particolarmente evidente, oltre che "verso il cittadino". La norma originale prevedeva quasi esclusivamente reati di natura finanziaria, l'"indebita percezione di erogazioni", "truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico", "concussione", "corruzione", il "falso in bilancio", vari reati societari; con interventi legislativi successivi il numero delle fattispecie è stato via via allargato a fattispecie non connesse con gestioni finanziarie, fino a ricomprendervi i reati commessi per inadempimenti alla legge 626/94 per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Soggetti attivi sono gli enti forniti di personalità giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Non sono soggetti attivi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti non economici e gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (che possono naturalmente essere, invece, soggetti passivi). Ovviamente le sanzioni non hanno carattere detentivo ben essendo comprensibile il contrasto evidente tra tale tipo di pena e la realtà di un ente pubblico o di una azienda. Sono invece elencabili in: 1)sanzione pecuniaria 2)sanzioni interdittive 3)confisca 4)pubblicazione della sentenza Le sanzioni interdittive di cui sub 2) possono essere a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito c) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi d) il divieto di pubblicizzare beni o servizi La norma prevede tuttavia una via d'uscita: stabilisce infatti che la società o l'ente possano andare esenti da tali sanzioni quando abbiano adottato, oltre ad un codice etico, una procedura comportamentale interna per i dipendenti idonea ad evitare, ove rispettata, che vengano commessi i reati previsti e tale procedura sia stata successivamente stata certificata da apposito ente certificatore. Si tratta di procedure certificate del genere di quelle della serie ISO (come la ben nota ISO 9.001 sulla qualità del procedimento produttivo, e la ISO 14.000 sugli effetti ambientali dell'attività produttiva) con le quali esse potranno opportunamente combinarsi. Una breccia, dunque, nell'antichissimo principio della personalità della pena, (anche se è lecito il dubbio se le sanzioni siano da considerare di natura penale o amministrativa) che trova motivo nell'indirizzo che hanno giustificatamente intrapreso molte delle delibere comunitarie verso il rispetto delle ragioni dell'etica nel mondo della produzione, sostenute dalla rilevanza giuridica ed autorevolezza istituzionale del loro carattere unanimemente dispositivo, e dall'argomento, oggi di particolare attualità, che trova a Bruxelles la sua naturale cassa di risonanza e il suo ambito più appropriato. Così come è frequente che la Comunità Europea si rivolga alle parti sociali, a tutto lo sterminato numero di operatori diretti e indiretti e alla popolazione che costituisce la straordinaria varietà delle risorse umane, al fine di promuovere migliori condizioni di vita e rispetto reciproco così nell'ambito lavoristico come nella stessa convivenza civile.
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