La Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (Sent. n. 25569/2008) ha stabilito che non spetta l'indennità di accompagnamento ai malati di cancro sottoposti a chemioterapia devastante e ciò anche se durante i ricoveri e i day hospital versano in condizioni veramente difficili che li costringe ad essere sempre accompagnati da un familiare. La Corte ha infatti precisato che "la indennità di accompagnamento spetta ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale e che, in aggiunta, si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, bisognano di un'assistenza continua" e che "la indennità di accompagnamento possa spettare anche in caso di ricovero in ospedale pubblico, nonostante la previsione contraria dell'articolo 1, comma 3, legge 11 febbraio 1980, n. 18, ma sempre che la parte interessata dimostri che le prestazioni assicurate dall'Ospedale medesimo non esauriscano tutte le forme di assistenza di cui il paziente necessita per la vita quotidiana".
In caso di trattamento chemioterapico, ha precisato la Corte che, per il riconoscimento di tale indennità, "si deve esaminare caso per caso se esso comporti, per gli alti dosaggi e per i loro effetti sul singolo paziente, anche per il tempo limitato della terapia, le condizioni previste dall'art. 1 legge 11 febbraio 1980 n. 18".
In caso di trattamento chemioterapico, ha precisato la Corte che, per il riconoscimento di tale indennità, "si deve esaminare caso per caso se esso comporti, per gli alti dosaggi e per i loro effetti sul singolo paziente, anche per il tempo limitato della terapia, le condizioni previste dall'art. 1 legge 11 febbraio 1980 n. 18".
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