La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 27056/2008) ha stabilito che l'accertamento effettuato dalla Guardia di Finanza circa l'emissione di fatture false è perfettamente valido ed è praticamente molto difficile per la società ‘sconfessarlo'. In particolare, i Giudici del Palazzaccio hanno precisato che "l'atto amministrativo finale d'imposizione tributaria, il quale sia il risultato dell'esercizio di un potere amministrativo frazionato anche in poteri istruttori attribuiti, in proprio o per delega, ad altri uffici amministrativi, è legittimamente adottato quando, munendosi di un'adeguata motivazione, faccia propri i risultati conseguiti nelle precedenti fasi procedimentali".
La Corte ha poi precisato che "sul piano normativo generale si deve tener presente che il procedimento amministrativo, anche quello tributario, è la forma della funzione e che il potere di adottare l'atto amministrativo finale è solo l'esercizio terminale di un potere che è stato frazionato, in conformità alle norme, ispirate alla natura delle cose, sul procedimento e, quindi, sulla divisione del potere amministrativo anche nel potere d'iniziativa e, soprattutto, per quel che interessa la presente causa, nel potere istruttorio. Le tre frazioni del potere amministrativo, che sono ricavate non solo dalla natura del processo decisionale umano, ma anche dall'organizzazione amministrativa, si ricompongono nell'atto amministrativo finale, nell'adozione del quale si deve tener conto dei risultati parziali conseguenti nelle fasi precedenti. Questa struttura del procedimento amministrativo esclude che il titolare del potere di decisione debba reiterare l'esercizio dei poteri, d'iniziativa e, soprattutto, istruttorio, che hanno preparato la sua attività. Ciò contrasterebbe, oltre tutto, in maniera netta con i principi di economicità e di efficienza, che sono enunciati dall'art. 1.1 L. 7 agosto 1990, n. 241, in attuazione del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione pubblica ex art. 97.1 Cost.".
"In materia di IVA, infine - ha precisato la Corte -, la fase istruttoria del procedimento di accertamento dell'IVA è minuziosamente regolata dagli art. 51 e 52 DPR 26 ottobre 1972, n. 633, nel senso, tra l'altro, per i profili di rilevanza per la presente causa, che gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto si avvalgono delle prestazioni cognitive di altri organi, di altre amministrazioni dello Stato e della Guardia di finanza".
La Corte ha poi precisato che "sul piano normativo generale si deve tener presente che il procedimento amministrativo, anche quello tributario, è la forma della funzione e che il potere di adottare l'atto amministrativo finale è solo l'esercizio terminale di un potere che è stato frazionato, in conformità alle norme, ispirate alla natura delle cose, sul procedimento e, quindi, sulla divisione del potere amministrativo anche nel potere d'iniziativa e, soprattutto, per quel che interessa la presente causa, nel potere istruttorio. Le tre frazioni del potere amministrativo, che sono ricavate non solo dalla natura del processo decisionale umano, ma anche dall'organizzazione amministrativa, si ricompongono nell'atto amministrativo finale, nell'adozione del quale si deve tener conto dei risultati parziali conseguenti nelle fasi precedenti. Questa struttura del procedimento amministrativo esclude che il titolare del potere di decisione debba reiterare l'esercizio dei poteri, d'iniziativa e, soprattutto, istruttorio, che hanno preparato la sua attività. Ciò contrasterebbe, oltre tutto, in maniera netta con i principi di economicità e di efficienza, che sono enunciati dall'art. 1.1 L. 7 agosto 1990, n. 241, in attuazione del principio costituzionale di buon andamento dell'amministrazione pubblica ex art. 97.1 Cost.".
"In materia di IVA, infine - ha precisato la Corte -, la fase istruttoria del procedimento di accertamento dell'IVA è minuziosamente regolata dagli art. 51 e 52 DPR 26 ottobre 1972, n. 633, nel senso, tra l'altro, per i profili di rilevanza per la presente causa, che gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto si avvalgono delle prestazioni cognitive di altri organi, di altre amministrazioni dello Stato e della Guardia di finanza".
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