La Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 27574/2008) ha stabilito che debbono considerarsi false le fatture emesse da una società che non ha il personale né i mezzi per realizzare il servizio fatturato. Gli Ermellini hanno precisato che "non è vero che, ai fini fiscali, sia indifferente identificare il soggetto che ha fornito le prestazioni fatturate, sul presupposto che il costo deducibile a prescindere da chi abbia incassato la relativa somma" e che "non bisogna dimenticare, infatti, che il costo sostenuto da un soggetto è un corrispettivo per chi ha fornito la prestazione. Se le operazioni potessero essere fatturate ad libitum, da chiunque, a prescindere dalla effettività dell'operazione, sottostante, salterebbe l'intero sistema dei controlli. In definitiva, la non corrispondenza tra soggetto che emetta la fattura e soggetto che effettua la prestazione (sempre che la prestazione sia stata effettuata), impedisce il controllo sull'ammontare del prezzo effettivamente pagato (che il percettore deve dichiarare nei componenti positivi del reddito) e sull'adempimento degli obblighi iva, e consente a chi lavori ‘a nero' di sottrarsi all'imposizione (tant'è che l'utilizzazione di fatture soggettivamente false non si sottrae a profili sanzionatori). Il dubbio sul soggetto che ha effettuato la prestazione, anche quando si ha la certezza che la prestazione stessa sia stata effettuata, non elude la possibilità di recuperare il relativo costo e l'iva apparentemente assolta. Ciò in quanto, come meglio si dirà esaminando il secondo motivo, in presenza di elementi probatori che facciano ritenere che il soggetto che formalmente ha emesso la fattura non aveva la struttura idonea per fornire la prestazione fatturata, l'onere di provare l'effettività dell'operazione è a carico dell'utilizzatore, il cui comportamento (quando accetti una fattura emessa da un soggetto diverso dall'effettivo emittente) non consente di controllare se effettivamente il prezzo fatturato sia stato (in tutto o in parte) pagato e se sia stata versata iva dovuta". La Corte ha infine aggiunto che "in tema di iva l'identificazione degli obblighi fiscali, atteso che si tratta di un prelievo ‘a cascata' (rivalsa/detrazione). Se manca un anello della catena manca la prova dell'adempimento dell'obbligazione erariale".
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