La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. n. 27051/2008) ha stabilito che "ai fini del computo della maggiore imposta dovuta in base all'accertamento con adesione, la salvezza degli effetti del controllo formale presuppone indispensabilmente il rigoroso rispetto dei dati forniti dal contribuente, esulando da esso ogni facoltà valutativa da parte dell'Amministrazione. Ciò posto, l'errore di calcolo, consistente nell'erronea utilizzazione delle regole aritmetiche, così come l'omissione del calcolo, intervenuti nel momento della redazione del documento da parte del contribuente, consentono l'esercizio dell'attività di controllo formale da parte dell'Amministrazione purché resti rigorosamente estraneo ogni elemento valutativo e tale controllo venga effettuato sulla base dei presupposti numerici indicati dal contribuente, senza toccare in alcun modo la sostanza delle sue dichiarazioni".
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