La Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 44306/2008) ha stabilito che commette reato chi pone in essere delle azioni scorrette e dei contrasti di gioco troppo forti nelle partite di calcio tra amici, più che in quelle di serie A. La Corte ha infatti chiarito che "configura un illecito penale la condotta di un calciatore che, nel corso di una partita a livello dilettantistico, provoca lesioni gravi ad un avversario, commettendo ai suoi danni un fatto volontario di tale durezza da esporlo ad un rischio superiore a quello accettabile dal partecipante a tale genere di competizione, non potendo il tale caso operare l'esimente del consenso dell'avente diritto (nella specie, i giudici di legittimità hanno dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta amnistia dopo avere qualificato lesioni colpose gravi la condotta di un difensore di una squadra di calcio, resosi responsabile di aver atterrato da tergo, colpendolo con un calcio ad una gamba, un avversario della squadra avversaria, provocandogli così una frattura alla tibia, guaribile in più di quaranta giorni). Tale principio può applicarsi anche nel caso di un fatto colposo e a maggior ragione, nella specie, dato che la partita di calcio si svolgeva, come risulta dalla sentenza impugnata, in modo amichevole, tra compagni di scuola, perché, in ogni caso, deve essere escluso il gioco pericoloso, consistito nello sgambetto, cioè nell'azione di chi incrociando il proprio piede con le gambe dell'avversario tenta di farlo cadere per arrestare irregolarmente l'azione', in quanto estraneo alle caratteristiche della partita amichevole o amatoriale, nella quale il rischio di subire lesioni gravi, con effetti permanenti, come quelli causati al […] non solo non è preventivato, ma anche non può essere accettato".
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