La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. n. 28595/2008) ha stabilito che "in tema di determinazione del reddito d'impresa, l'Amministrazione finanziaria, allo stato attuale della legislazione, non ha il potere di valutare la congruità dei compensi corrisposti agli amministratori delle società di persone, per cui tali compensi sono deducibili come costi ai sensi dell'art. 62 del d.p.r. n. 917 del 1986".
"Questo orientamento - spiega la Corte -, è basato sulla considerazione che l'art. 62 del D.P.R. n. 917/86, nella sua nuova formulazione, introdotta dal testo unico, non prevede più il richiamo ad un parametro da utilizzare nella valutazione della entità dei compensi, per cui l'interprete non può ce prendere atto della modificazione normativa e concludere per l'inesistenza del potere di verificare la congruità delle somme date ad un amministratore di società a titolo di compensi per l'attività svolta".
"Questo orientamento - spiega la Corte -, è basato sulla considerazione che l'art. 62 del D.P.R. n. 917/86, nella sua nuova formulazione, introdotta dal testo unico, non prevede più il richiamo ad un parametro da utilizzare nella valutazione della entità dei compensi, per cui l'interprete non può ce prendere atto della modificazione normativa e concludere per l'inesistenza del potere di verificare la congruità delle somme date ad un amministratore di società a titolo di compensi per l'attività svolta".
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