La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 45273/2008) ha stabilito che non commette reato il marito che non versa più all'ex moglie l'assegno per i figli perché ha perso il lavoro. Gli Ermellini hanno evidenziato che "secondo un principio affermato dalla giurisprudenza, il reato previsto dall'art. 12 sexies della legge n. 898/1970 si configura per la semplice mancata corresponsione all'ex coniuge dell'assegno nella misura disposta dal Giudice, senza che sia necessaria la verifica della mancanza nel beneficiario dei mezzi di sussistenza; e, ai fini della sua integrazione, è sufficiente anche un inadempimento parziale dell'obbligo di corresponsione dell'assegno divorziale, non essendo riconosciuto all'obbligato un potere si adeguamento dell'assegno in revisione della determinazione fattane dal giudice civile".
"Il fatto che la norma - prosegue la Corte - in esame sanzioni penalmente il mero inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno fissato con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, peraltro, non esclude la rilevanza dell'eventuale incapacità economica dell'obbligato, allorché la stessa sia assoluta e non ascrivibile a colpa. In una simile ipotesi, infatti, deve negarsi la configurabilità della responsabilità penale, alla stregua del principio ad impossibilia nemo tenetur".
"Il fatto che la norma - prosegue la Corte - in esame sanzioni penalmente il mero inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno fissato con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, peraltro, non esclude la rilevanza dell'eventuale incapacità economica dell'obbligato, allorché la stessa sia assoluta e non ascrivibile a colpa. In una simile ipotesi, infatti, deve negarsi la configurabilità della responsabilità penale, alla stregua del principio ad impossibilia nemo tenetur".
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