Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (Sent. n. 46088/2008) ha stabilito che i procedimenti penali proseguono e vanno avanti anche in assenza in aula del denunciante. La sua assenza non configura quindi una tacita rimessione della querela e ciò anche se il Giudice aveva sollecitato la sua partecipazione in giudizio. Gli Ermellini hanno quindi evidenziato il seguente principio di diritto "all'infuori dell'ipotesi espressamente e specificamente disciplinata dagli artt. 21, 28 e 30 D. Lgs.vo 28 agosto 2000, n. 274, la mancata comparizione del querelante nel processo, nonostante la sollecitazione del giudice a comparire, non configura una rimessione tacita di querela".
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