La Sezione Tributaria Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 29437/2008) ha stabilito che, ai fini fiscali, d'ora in avanti sarà più facile provare l'esistenza di una società di fatto non essendo più necessario, per la sua configurazione, la ripartizione degli utili o un fondo comune essendo sufficiente, per il prelievo delle maggiori imposte, che il contribuente abbia usato le attrezzature della Ditta individuale di un altro e gli operai. In particolare gli Ermellini hanno precisato che "l'esistenza di una attività imprenditoriale societaria richiede, ai fini fiscali il requisito dell'apparenza del vincolo sociale nei confronti dei terzi, quale indice rivelatore della reale esistenza di tale società, sia l'effettiva esistenza degli elementi costitutivi di tale vincolo, che l'Amministrazione può trovare anche in via presuntiva. L'indagine in tal senso va quindi condotta con riferimento agli elementi richiesti dall'art. 2247 c.c. per la sussistenza di un'attività societaria di fatto, consistenti nell'intenzionale esercizio in comune fra i soci di un'attività commerciale, anche occasionale, a scopo di lucro e conferimento a tal fine dei necessari beni e servizi". Con questa decisione la Corte ha accolto il ricorso presentato dall'Agenzia delle entrate contro un contribuente che negava di aver fatto con un collega una società di fatto nonostante usasse i suoi operai e le sue attrezzature.
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