La parte che abbia ricusato un giudice il quale non abbia poi, per qualsivoglia ragione, partecipato al processo ed alla deliberazione della decisione, "non ha interesse ad impugnare quest'ultima per omessa o irregolare trattazione del ricorso per ricusazione perché, anche ove accolto, lo stesso non avrebbe potuto assicurargli alcuna utilità maggiore di quella già derivatagli dalla mancata partecipazione del ricusato al giudizio". E' quanto stabiliscono le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Sentenza n. 29294/ 2008) osservando che il ricorso per ricusazione rappresenta uno strumento messo a disposizione delle parti per impedire che una controversia possa essere istruita o decisa da un giudice non imparziale. Proprio per questo se il magistrato per astensione o per altro motivo di fatto non partecipa al giudizio, il ricorrente finisce per realizzare in tal modo il suo intento e per qusto non può continuare ad insistere nella ricusazione "né successivamente dolersi della sua mancata trattazione e decisione, posto che anche ove accolta, la stessa non avrebbe potuto arrecargli alcun altro vantaggio oltre quello già conseguito".
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