In assenza di una specifica disposizione di legge, si deve ritenere che i clienti di un albergo non abbiano alcun obbligo di affidare in custodia all'albergatore eventuali oggetti di valore. L'affido in custodia è solo una facoltà di cui i clienti potrebbero non avvalersi con il solo rischio di non poter ottenere, in caso di sottrazione, l'integrale risarcimento del danno, a meno che non provino la colpa dell'albergatore ai sensi dell'art. 1785 bis c.c. Il risarcimento in sostanza sarà solo parziale e limitato ad una somma che nel massimo potrà essere pari a cento volte il prezzo della locazione giornaliera. La Corte (Sentenza n. 28812/2008) esaminando il caso di una famiglia a cui erano stati sottratti oggetti di valore portati in albergo senza che fossero affidati alla custodia dell'albergatore, ha ricordato che l'art. 1785 bis c.c., introdotto dalla L. 10 giugno 1978, n. 316, ha parzialmente modificato la disciplina precedente nel senso che, "fermo restante la distinzione tra cose 'portate' in albergo e cose consegnate all'albergatore o da quest'ultimo ingiustamente rifiutate, ha stabilito anche per le prime una responsabilità senza limite qualora il deterioramento, la distruzione o la sottrazione siano dovuti a colpa dello stesso albergatore o degli altri soggetti a lui legati da rapporto di parentela o collaborazione. E poichè nel caso in esame, con accertamento di fatto congruamente motivato e come tale non censurabile in sede di legittimità, i Giudici del merito hanno affermato la assenza di qualsiasi colpa dei [clienti], la conclusiva applicazione dell'art. 1783 c.c., risulta giuridicamente corretta per la ricorrenza dei relativi presupposti". In ordine alla determinazione della misura del risarcimento la Corte osserva che "la determinazione del quantum rientra nel potere discrezionale del Giudice, il quale è libero di determinare la somma da liquidare secondo il suo prudente apprezzamento, con il limite massimo prescritto dall'art. 1783 c.c., u.c.." Tale norma limita appunto la responsabilità dell'albergatore che sarà tenuto a risarcire il danno per il deterioramento, la distruzione o sottrazione delle cose "portate" in albergo entro il limite massimo pari a cento volte il prezzo della locazione giornaliera. Diverso il caso delle cose "consegnate in custodia" o quelle per le quali la custodia sia stata rifiutata. In tali ipotesi ricorda la Corte, si dovrà fare riferimento all'art. 1784 c.c. che contempla una responsabilità illimitata. Nel caso di specie, conclude Piazza Cavour, si deve escludere anche l'applicabilità dell'art. 1785 bis c.c., che, sempre per le cose "portate" in albergo, prevede la responsabilità illimitata in caso di colpa dell'albergatore, dei membri della sua famiglia o dei suoi ausiliari.
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