Occupandosi di un caso di responsabilità medica per ritardata somministrazione di un farmaco il Tribunale di Udine ha ricordato che nei reati omissivi impropri colposi l'accertamento del rapporto di causalità tra l'omissione ed evento dannoso non può basarsi solo sulla semplice probabilità statistica ed è quindi necessario ccertare in concreto che, se non vi fosse stato quel comportamento omissivo, il danno non si sarebbe verificato. Se pertanto non vi è una prova certa del nesso causale tra condotta omissiva ed evento anche in relazione al'esisteza di altri fattori causali che possono avere interagito nella produzione dell'evento lesivo, si deve concludere per il proscioglimento. Il Tribunale nella sua decisione richiama anche la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui in tema di responsabilità professionale medica "nella ricostruzione del nesso eziologico tra la condotta omissiva del medico e l'evento lesivo, il giudice deve prendere le mosse dalle leggi scientifiche 'di copertura' ed in primo luogo da quelle statistiche, che, quando esistenti, costituiscono il punto di partenza dell'indagine giudiziaria. In secondo luogo va verificato se tali leggi siano adattabili al caso in esame, avuto riguardo alle condizioni del paziente, all'eventuale coesistenza di altre patologie, alla sensibilità individuale ad un determinato trattamento farmacologico ed a tutte le altre condizioni che appaiono idonee ad influenzare il giudizio di probabilità logica. In tale prospettiva il giudizio finale di affermazione della responsabilità del sanitario non può che fondarsi su un elevato grado di credibilità razionale e di probabilità logica, mentre l'insufficienza, la contraddittorietà o l'incertezza del riscontro probatorio sulla ricostruzione del nesso causale e sulla reale efficacia nella produzione dell'evento della condotta omissiva del medico non può che condurre a pronunzia assolutoria".
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