L'Autorità giudiziaria non ha il potere di sindacare nel merito del decisioni prese dalle assemblee dei condomini. Il controllo giurisdizionale di tali delibere deve pertanto limitarsi ad un mero controllo di legittimità senza poter interferire sul potere discrezionale delle assemblee. Lo ribadisce la Corte di Cassazione (Sentenza n. 28734/2008) ricordando però che la legittimità delle decisioni assunte dall'assemblea va verificata non solo con riguardo al rispetto della legge e del regolamento condominiale ma anche in relazione all'eccesso di potere ravvisabile quando la decisione "sia deviata dal suo modo di essere, perché in tal caso il giudice non è chiamato a controllare l'opportunità o la convenienza della soluzione adottata dalla delibera impugnata, ma deve stabilire solo che essa sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere discrezionale dell'organo deliberante". E' stato così respinto dalla Corte il ricorso avverso una sentenza del Giudice di Pace che aveva ritenuto valida una delibera assembleare che aveva riconosciuto all'amministratore un compenso straordinario per lavori di cui non era stata fornita prova. La Corte nella fattispecie ha rilevato che il ricorrente non aveva formulato alcuna censura specifica in ordine a pretesi vizi di legittimità che non sono stati menzionati ed ha chiarito, in relazione ad altri possibili vizi, che "alle delibere condominiali si applica il principio dettato in materia di contratti, secondo cui il potere attribuito al giudice dall'art. 1421 c.c., di rilevarne d'ufficio la nullità deve necessariamente coordinarsi con il principio della domanda ex art. 112 c.p.c.". Per questo il giudice non può dichiarare d'ufficio la nullità della delibera sulla base di ragioni diverse da quelle originariamente poste dalla parte a fondamento della relativa impugnazione".
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