Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 29290/2008) hanno stabilito che nel processo tributario, è valido l'appello notificato al Procuratore costituito e ciò anche in unica copia nonostante la procura intervenga nelle cause di più contribuenti. Gli Ermellini, intervenendo su un contrasto giurisprudenziale sorto in materia, hanno precisato che la tesi che nega l'applicabilità dell'art. 330 c.p.c. ai processi tributari, deve essere "superata attraverso un duplice ordine di motivazioni a) la previsione di cui all'art. 17 del citato decreto (D. Lgs. 546/1992) costituisce eccezione alla sola disposizione di cui all'art. 170 del codice di procedura civile per le notificazioni endoprocessuali: mancando dunque per la notifica degli atti di impugnazione una disposizione specifica, deve trovare applicazione quella prevista dall'art. 330 del codice di procedura civile, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1, comma 2, e 49 del D. Lgs. n. 546 del 1992; b) nella previgente disciplina del ‘contenzioso tributario' dettata dal D.P.R. n. 636 del 1972, l'esistenza di una disposizione di contenuto analogo a quella di cui all'art. 17 del D. Lgs. n. 546 del 199, cioè dell'art. 32 - bis a norma del quale ‘le comunicazioni e le notificazione (erano) eseguite, salva consegna a mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza dichiarata dalla parte nel suo primo atto, fino al decimo giorno successivo a quello in cui sia stata presentata o sia pervenuta alla segreteria della commissione la comunicazione di variazione' non aveva creato ostacolo all'applicabilità dell'art. 330 del codice di procedura civile".
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