Il Tar Abruzzo (n. 1185/2001) ha stabilito che il venir meno dell'effettiva convivenza matrimoniale, in un lasso di tempo brevissimo, è ragione valida e sufficiente per l'adozione dell'atto di revoca del permesso di soggiorno
Il TAR Abruzzo, sez. Pescara, con sentenza n. 1185/2001 ha stabilito che il venir meno della effettiva convivenza matrimoniale, in un lasso di tempo brevissimo, è ragione valida e sufficiente per l'adozione dell'atto di revoca del permesso di soggiorno.

Diversamente il matrimonio verrebbe ingiustificatamente strumentalizzato per il raggiungimento di finalità diverse e/o ulteriori rispetto a quelle proprie dell'istituto.

La decisione è stata presa con riguardo al caso di una donna extracomunitaria che aveva sposato un cittadino italiano per evitare il provvedimento di espulsione e si era separata dopo pochi mesi.

Di qui il provvedimento di revoca del permesso di soggiorno da parte del questore di Pescara e la presentazione del ricorso che però, sulla scia dell'orientamento formatosi con la precedente sentenza n. 936/2001 dello stesso TAR, è stato rigettato dai giudici amministrativi: lo straniero che scioglie in maniera repentina la convivenza matrimoniale con il cittadino italiano perde il diritto alla cittadinanza e dunque, allo scadere del permesso di soggiorno, deve essere espulso.


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