La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. n. 871/2009) ha stabilito che l'azienda può integralmente dedurre le indennità corrisposte al dipendente per le ferie non godute e ciò in quanto si tratta, a tutti gli effetti, di un costo di esercizio e non di un accantonamento. Gli Ermellini hanno infatti precisato che "la giurisprudenza di questo giudice di legittimità (alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per discostarsene) ha infatti affermato che, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, il costo per le indennità dovute al personale per ferie non godute è correttamente imputato all'esercizio nel quale il dipendente ha maturato il relativo diritto, a nulla rilevando -in ossequio al principio secondo cui l'iscrizione in bilancio di costi e ricavi deve avvenire per competenza e non per cassa - che le indennità non siano state materialmente erogate e che in tale ultimo caso, ove nel successivo esercizio il lavoratore recuperi le ferie non godute, perdendo così il diritto all'indennità sostitutiva, l'importo di quest'ultima diviene per l'impresa una sopravvenienza attiva, imponibile ai sensi dell'art. 55 del d.P.R. n. 917 del 1986".
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