La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 1369/2009) ha stabilito che sono lecite le e-mail scritte dai lavoratori contro l'azienda che sottopaga i propri lavoratori nel caso in cui corrisponda a verità l'inadempienza degli obblighi retributivi del datore di lavoro. Gli Ermellini, dopo aver precisato che "un messaggio di posta elettronica è equiparabile a una lettera recante l'indicazione del mittente, ma priva di sottoscrizione" nel caso di specie, hanno evidenziato che è fondata la doglianza con "la quale si rimprovera al Tribunale di avere confermato il diniego di acquisizione e disamina dei documenti offerti dalla difesa a dimostrazione della veridicità dei fatti esposti nel messaggio di posta elettronica cui l'imputazione si riferisce. La sentenza di appello motiva il deliberato osservando che, nel caso in esame, non ricorre alcuna delle ipotesi previste dai commi 2 e 3 dell'art. 596 c.p.; ma tale argomentazione non è conforme a diritto, in quanto dimostra non essersi tenuto conto della necessità di armonizzare il disposto del primo comma del menzionato art. 596 c.p. col principio canonizzato nell'art. 21 della Costituzione. Infatti la Corte Costituzionale, con sentenza n. 175 in data 5 luglio 1971, nel dichiarare infondata la questione di legittimità della norma indicata, ne ha indicato l'interpretazione costituzionalmente orientata con l'affermare che il divieto dell'exceptio veritatis non può trovare applicazione allorché l'autore del fatto sia in grado di invocare l'esimente, prevista dall'art. 51 c.p., che esclude la punibilità in quanto il fatto imputato costituisca esercizio di un diritto. Siffatto principio giuridico, ivi enunciato in riferimento al diritto di cronaca spettante al giornalista, per la sua ampia portata si rende applicabile anche in ogni caso in cui si prospetti il legittimo esercizio del diritto di critica: il che non si traduce nel privare di operatività in via generale la regole di cui al primo comma dell'art. 596 c.p., o le eccezioni a detta regola contenute, operando l'una e le altre quando non siano invocabili il diritto di cronaca o di etica".
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