Anche il diritto al lavoro della casalinga deve essere tutelato e, per questo, in caso di infortunio per incidente stradale vanno risarciti tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali. Occupandosi del caso di un incidente occorso ad una signora che si occupava di lavori domestici, la Corte (Sentenza n.1343/2009) ha ricordato che il totale risarcimento dei danni "conseguenti alla lesione dei diritti umani fondamentali, tra cui la salute e il diritto al lavoro va accordato anche alla casalinga". La donna, in particolare, era stata investita da un furgone che stava uscendo in retromarcia da un vicolo molto stretto. A seguito dell'incidente la donna aveva riportato danni di carattere permanente che le avevano ridotto la capacità di deambulazione rendendo così difficile svolgere qualsiasi lavoro e, soprattutto, le rendeva difficoltoso sbrigare le faccende domestiche. Nei precedenti gradi di giudizio la donna si era vista negare il diritto al risarcimento richiesto è per questo che si è rivolta alla suprema corte lamentando che i giudici di merito non avevamo considerato che la perdita della funzione deambulativa costituiva per lei anche una perdita di chances patrimoniali. I giudici di piazza Cavour, accogliendo il ricorso, hanno ricordato che "il danno non patrimoniale va risarcito non solo nei casi previsti dalla legge, ma anche nei casi di lesione dei valori della persona umana costituzionalmente protetti, specie se il danno è inerente alla perdita rilevante della capacità lavorativa per la riduzione funzionale della deambulazione". Nella parte motiva della sentenza la Corte osserva inoltre che "il principio che consente di risarcire un danno futuro ed incerto dev'essere individuato nel diritto delle vittime al risarcimento totale dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, conseguenti alla lesione dei diritti umani fondamentali, tra cui la salute e il diritto al lavoro, che compete anche alla casalinga".
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