Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (sentenza n. 96 dell'8 gennaio 2003)
Ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, sulla base di quanto stabilito dall'art. 2120 del codice civile, l'individuazione della retribuzione annua va fatta con riferimento alla normativa (legale o contrattuale) in vigore al momento dei singoli accantonamenti e non a quella in vigore al momento della cessazione del rapporto di lavoro.

Lo ha stabilito la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (sentenza n. 96 dell'8 gennaio 2003) precisando che il t.f.r. costituisce un istituto di retribuzione differita che matura anno per anno attraverso il meccanismo dell'accantonamento e della rivalutazione.

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