La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione (Sent. n. 2030/2009) ha stabilito che l'Irap deve essere pagato anche quando il titolare di studio dà l'apporto preminente all'attività tanto da essere insostituibile sia giuridicamente (per la firma) che per la clientela, la quale si rivolgerebbe ad altro professionista se lui non ci fosse. La Corte ha quindi evidenziato che "in tale di IRAP, l'esistenza di un'autonoma organizzazione, che costituisce il presupposto per l'assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni, postula che l'attività abituale ed autonoma del contribuente si avvalga di un'organizzazione dotata di un minimo di autonomia che potenzi ed accresca la sua capacità produttiva; non è invece necessario che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare, né assume alcun rilievo, ai fini dell'esclusione di tale presupposto, la circostanza che l'apporto del titolare sia insostituibile per ragioni giuridiche o perché la clientela si rivolga alla struttura in considerazione delle sue particolari capacità".
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