Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione (Sent. n. 287072009), azzerando il contenzioso sull'autotulela, hanno stabilito che d'ora in avanti i contribuenti non potranno più impugnare il rifiuto del fisco di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo già diventato definitivo. Gli Ermellini hanno infatti precisato che "come già stabilito da queste Sezioni Unite nella causa […] ‘avverso l'atto con il quale l'Amministrazione manifesta il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo … non è sicuramente esperibile una autotutela giurisdizionale, sia per la discrezionalità propria, in questo caso, dell'attività di autotutela, sia perché, diversamente opinando, si darebbe inammissibilmente ingresso ad una controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo'".
La Corte ha poi evidenziato che per "giurisprudenza ormai consolidata di queste Sezioni Unite, le cause aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito di procedere ad autotutela debbono essere proposte davanti alle Commissioni Tributarie, in quanto a seguito della riforma operata dall'art. 12 della legge n. 448/2001, la giurisprudenza di queste ultime ha acquisito carattere generale, nel senso che dipende dalla materia, per cui sussiste ogni qual volta si discuta di uno specifico rapporto tributario".
La Corte ha poi evidenziato che per "giurisprudenza ormai consolidata di queste Sezioni Unite, le cause aventi ad oggetto il rifiuto espresso o tacito di procedere ad autotutela debbono essere proposte davanti alle Commissioni Tributarie, in quanto a seguito della riforma operata dall'art. 12 della legge n. 448/2001, la giurisprudenza di queste ultime ha acquisito carattere generale, nel senso che dipende dalla materia, per cui sussiste ogni qual volta si discuta di uno specifico rapporto tributario".
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: