Le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione (Sent. n. 6591/2009) ha stabilito che risponde penalmente chi ha dichiarato falsamente reddito zero anche quando tale reddito è così basso da non superare la soglia richiesta per l'ammissione al beneficio. La Corte, risolvendo un contrasto giurisprudenziale sorto in materia, ha chiarito che "la specifica falsità nella dichiarazione sostitutiva (artt. 95 - 79 lettc. C) è connessa all'ammissibilità dell'istanza non a quella del beneficio (art. 96/1° co.), perché solo l'istanza ammissibile genera l'obbligo del magistrato di decidere nel merito, allo stato. L'inganno potenziale, della falsa attestazione di dati necessari per determinare al momento dell'istanza le condizioni di reddito, sussiste quand'anche le alterazioni od omissioni di fatti veri risultino poi ininfluenti per il superamento del limite di reddito, previsto dalla legge per l'ammissione al beneficio".
"Pertanto - prosegue la Corte -, la questione riceve risposta affermativa, nel senso che il reato di pericolo si ravvisa se non rispondono al vero o sono omessi in tutto o in parte dati di fato nella dichiarazione sostitutiva, ed in qualsiasi dovuta comunicazione contestuale o consecutiva, che implichino un provvedimento del magistrato, secondo parametri dettati dalla legge, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni previste per l'ammissione al beneficio".
"Pertanto - prosegue la Corte -, la questione riceve risposta affermativa, nel senso che il reato di pericolo si ravvisa se non rispondono al vero o sono omessi in tutto o in parte dati di fato nella dichiarazione sostitutiva, ed in qualsiasi dovuta comunicazione contestuale o consecutiva, che implichino un provvedimento del magistrato, secondo parametri dettati dalla legge, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni previste per l'ammissione al beneficio".
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