La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 6575/2009) ha stabilito che il genitore che non provvede al mantenimento dei figli, oltre che a rischiare il carcere, potrà essere condannato a risarcire l'ex coniuge dei danni morali patiti. La Corte ha infatti precisato che "non è idonea ad escludere lo stato di bisogno la circostanza che alla somministrazione dei mezzi di sussistenza abbiano provveduto in via sussidiaria la madre e i nonni. Lo stato di bisogno, invero, va apprezzato nei rapporti tra la persona che deve essere assistita e il soggetto obbligato, onde il reato non è escluso dal fatto che altri, coobbligato od obbligato, in via subordinata o addirittura non obbligato affatto, si sostituisca all'inerzia del soggetto obbligato alla somministrazione dei mezzi di sussistenza. L'intervento del terzo, infatti, si rende necessario proprio perché, a causa della condotta inadempiente dell'obbligato, la persona offesa si viene a trovare nella situazione di disagio che la norma mira a prevenire".
imputato, soltanto a seguito di azioni esecutive promosse dalla […], abbia comunque versato delle somme per il titolo di cui si discute[…]. Ciò rappresenta soltanto una forma di pagamento coatto del debito maturato e non incide in alcun modo, non potendo ritenersi che integri una causa di giustificazione, sulla condotta penalmente rilevante già consumata e consistita nella sistematica e volontaria sottrazione, per lungo periodo, all'obbligo di contribuire economicamente al soddisfacimento delle primarie esigenze di vita del figlio minore".
imputato, soltanto a seguito di azioni esecutive promosse dalla […], abbia comunque versato delle somme per il titolo di cui si discute[…]. Ciò rappresenta soltanto una forma di pagamento coatto del debito maturato e non incide in alcun modo, non potendo ritenersi che integri una causa di giustificazione, sulla condotta penalmente rilevante già consumata e consistita nella sistematica e volontaria sottrazione, per lungo periodo, all'obbligo di contribuire economicamente al soddisfacimento delle primarie esigenze di vita del figlio minore".
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