Lo screening veloce per verificare il tasso alcolemico non lede la privacy e non è invasivo. Lo stabilisce la Corte di Cassazione che promuove l'alcol test fatto per strada con apparecchi portatili come uno strumento in grado di "incrementare in modo significativo il numero delle persone controllate" e garantire una maggiore sicurezza sule strade. La Quarta sezione penale della Corte (sentenza 8805/2009) ritiene infatti legittimo l'accertamento direttamente sul posto (ossia sulla strada) con strumenti e procedure determinati dal regolamento. Di diverso avviso erano stati i giudici di merito che avevano assolto una automobilista indagata perchè l'alcol test fatto sulla strada le aveva riscontrato un tasso di alcolemia di 0,8 mg. Secondo il giudice non poteva considerarsi raggiunta la prova "dell'elemento costituitivo del tasso alcolemico". Su ricorso della Procura la Cassazione ha riesaminato il caso ed ha chiarito che "gli organi di polizia stradale possono sottoporre tutti i conducenti ad accertamenti qualititativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili". La norma ha infatti "l'evidente scopo di fornire strumenti di screening veloci per incrementare in modo significativo il numero delle persone controllate garantendo il carattere non invasivo dell'esame e la riservatezza personale". Del resto, conclude la Corte "la gamma dei metodi utilizzabili e' molto ampia. E' infatti consentito effettuare test comportamentali o utilizzare apparecchi portatili in grado di rilevare la presenza di alcool senza che cio' si accompagni alla quantificazione del valore". L'esito positivo degli accertamenti con gli apparecchi portatili, chiarisce infine la Corte "non cosituisce fonte di prova per l'accertamento del reato in stato di ebbrezza alcolica, ma rende solo legittimo il successivo accertamento tecnico mediante etilometro (strumentazione omologata), in grado di certificare, ai fini legali, il valore del tasso alcolemico nel sangue".
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