La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 7775/2009) ha stabilito che non può essere concesso il beneficio di legge della condizionale al ‘reo' di molestie. Nel caso di specie, la Corte, respingendo il ricorso di un giovane marito che molestava la moglie, anche sul luogo di lavoro, ha precisato che "come è noto la sospensione condizionale ‘ è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà in futuro dal commettere ulteriori reati'. Considerato il rilievo che il tribunale del riesame ha dato alla opposta prognosi formulata nei confronti del […] appare del tutto ingiustificato invocare altra motivazione sul punto. Il collegio ha sostenuto come ‘il pericolo di recidiva - nel caso in esame - si quasi in re ipsa', richiamando i fatti per i quali questi è condannato con sentenza […], costituiti - oltre che da maltrattamenti, violazioni di domicilio, molestie sul posto di lavoro, danneggiamento) - da lesioni in danno della […] cadenzati in cinque episodi […]. ‘Tali fatti inducono a ritenere che l'imputato non abbia alcuna capacità di autocontrollo, di talché la probabilità che egli possa realizzare nuovi comportamenti di contenuto analogo a quelli per cui si procede appare assai elevata, anche in considerazione del fatto che i reati oggi contestati sono stati commessi a distanza di soli tre mesi dalla condanna, condanna che evidentemente non ha avuto alcun effetto deterrente sull'imputato'. Appare quindi espresso con estrema ampiezza il motivo per cui il giudice del riesame non ha ritenuto ‘che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale della pena'".
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