La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 8805/2009) ha stabilito che sono legittimi i controlli screening sugli automobilisti per il controllo alcolemico fatti per strada dalla polizia dotata di apparecchiature portatili senza la necessità che il conducente venga accompagnato la più vicino commissariato. Gli Ermellini hanno infatti precisato che "l'esito positivo degli accertamenti con apparecchi portatili non costituisce fonte di prova per l'accertamento del reato in stato di ebbrezza alcolica, ma rende solo legittimo il successivo accertamento tecnico mediante etilometro (strumentazione omologata), in grado di certificare, a fini legali, il valore del tasso alcolemico nel sangue".
Aggiunge poi la Corte che "né a diversa conclusione sul punto può indurre il rilievo che l'accertamento di cui al quarto comma, ‘con strumenti e procedure determinati dal regolamento', avvenga ‘sul posto, cioè sulla strada', come, nella specie, riporta il provvedimento impugnato: l'accompagnamento ‘presso il più vicino ufficio o comando' (indicato nello stesso quarto comma) non ha connotazioni di necessità ed indispensabilità, come è dimostrato dalla espressione ‘anche' ivi contenuta, sicché, in definitiva nulla osta a che anche l'accertamento con ‘strumenti e procedure determinati dal regolamento' possa avvenire ‘sul posto, cioè sulla strada', ed anche senza procedere ad accertamenti preliminari ‘qualitativi (non quantitativi) non invasivi". Infine la Corte ha ribadito che "l'accertamento mediante l'apparecchio etilometro è espressamente previsto e disciplinato dall'art. 379 del Regolamento del Codice della Strada di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495: tale accertamento, quindi, rifluisce nella previsione del quarto comma della norma incriminatrice, richiamato dal sesto comma a comprova dello stato di ebbrezza".
Aggiunge poi la Corte che "né a diversa conclusione sul punto può indurre il rilievo che l'accertamento di cui al quarto comma, ‘con strumenti e procedure determinati dal regolamento', avvenga ‘sul posto, cioè sulla strada', come, nella specie, riporta il provvedimento impugnato: l'accompagnamento ‘presso il più vicino ufficio o comando' (indicato nello stesso quarto comma) non ha connotazioni di necessità ed indispensabilità, come è dimostrato dalla espressione ‘anche' ivi contenuta, sicché, in definitiva nulla osta a che anche l'accertamento con ‘strumenti e procedure determinati dal regolamento' possa avvenire ‘sul posto, cioè sulla strada', ed anche senza procedere ad accertamenti preliminari ‘qualitativi (non quantitativi) non invasivi". Infine la Corte ha ribadito che "l'accertamento mediante l'apparecchio etilometro è espressamente previsto e disciplinato dall'art. 379 del Regolamento del Codice della Strada di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495: tale accertamento, quindi, rifluisce nella previsione del quarto comma della norma incriminatrice, richiamato dal sesto comma a comprova dello stato di ebbrezza".
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