La Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 2997/2009) ha stabilito che, anche in caso di separazione, rimane valida la scrittura privata con la quale i due coniugi hanno regolato i loro rapporti patrimoniali (es. , divisione delle proprietà della famiglia) e ciò anche se uno di loro abbandona il percorso della separazione consensuale e si rivolge al giudice per quella giudiziale. I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che "la Corte di appello si è puntualmente pronunciata sulle doglianze dell'appellante, ritenendo motivatamente - attraverso l'interpretazione letterale della scrittura 22 settembre 1997 e l'accertamento della volontà dei coniugi, compiuto anche in relazione alla regolamentazione predisposta per la loro separazione personale - che l'intento comune delle parti e la stessa causa della scrittura del 22 settembre 1997 fossero quelli di regolare i propri rapporti economici prima di rivolgersi al giudice per la separazione, al fine di eliminare possibili ‘controversie su questioni non strettamente riguardanti la separazione' stessa e di ‘definire anche i rapporti economici con i figli maggiorenni che con la separazione non avevano nulla a che fare'. La Corte di merito ha anche escluso che il negozio fosse sottoposto alla condizione della separazione consensuale dei coniugi e che detta separazione costituisse comunque il presupposto comune tenuto presente dalle parti. Così argomentando la Corte di merito non solo ha tenuto conto della scrittura di separazione dei coniugi diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente nella prima parte delle sue richiamate censure, ma, con esauriente e idonea motivazione, ha altresì ritenuto che la effettiva regolamentazione dei rapporti tra i coniugi stessi fosse contenuta nella scrittura del 22 settembre 1997, escludendone la natura meramente riproduttiva degli accordi di separazione".
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