Autovelox nascosti? E' truffa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione (sentenza n. 11131/2009) affermando che nascondere le apparecchiature di rilevamento della velocità, integra la fattispecie del reato di truffa contro gli automobilisti. Il Tribunale di Cosenza aveva disposto in primo grado il sequestro preventivo delle apparecchiature fornite dalla Speed Control. L'azienda, titolare dell'appalto per il rilevamento della velocità delle automobili, aveva fatto ricorso in Cassazione contro il sequestro, in quanto, secondo il ricorrente, non era stato valutato l'elemento psicologico del reato di truffa contro gli automobilisti. La Corte aveva risposto invece che la sussistenza del "fumus" del reato di truffa e' stato argomentato "attraverso un percorso immune da vizi logici e giuridici" sulla base dell'art.142 del codice della strada che impone che gli apparecchio di autovelox debbano essere ben visibili. Dalla vicenda si apprende che in tre comuni calabresi, gli autovelox erano stati nascosti in autovetture di proprietà, il cui titolare riceveva un compenso in ordine ad ogni multa effettuata. Tutti fatti che integrano il reato di truffa ai danni degli automobilisti, secondo la decisione degli Ermellini. Secondo la normativa del codice della strada, infatti, le apparecchiature di rilevamentro della velocità, devono essere ben visibili. Inoltre, anche una circolare del ministero dell'interno prescrive che questi apparecchi debbano essere segnalati almeno 400 metri prima.
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