La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 12977/2009) ha stabilito che per i tifosi che, durante le manifestazioni sportive all'estero, si siano resi responsabili di condotte pericolose, non può essere applicata la misura della Daspo ovvero i Questori, per tali tifosi italiani, non possono vietare l'accesso agli stadi e ordinare di presentarsi la domenica al commissariato. In buona sostanza ha Corte ha chiarito che "la estensione alle manifestazioni sportive celebrate all'estero riguarda l'oggetto del divieto di accesso, ma non il presupposto di pericolosità sociale che giustifica quel divieto: con la conseguenza che se la pericolosità sociale si è verificata durante una manifestazione sportiva celebrata fuori dai confini nazionali, il questore italiano non ha né il potere di vietare l'accesso agli stadi, siano essi italiani o europei, né il connesso potere di imporre la comparizione presso gli uffici di polizia italiani".
La Corte ha quindi aggiunto che "sembra ormai consolidato l'orientamento secondo cui competente a stabilire il divieto è il questore del luogo in cui è stato commesso il fatto che il legislatore ha assunto come specifico sintomo della pericolosità sociale connessa alle manifestazioni sportive, e non già il questore del luogo di residenza o di domicilio del soggetto socialmente pericoloso".
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