La prima sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n.6697 del 19 marzo 2009) ha affermato il principio secondo cui la separazione non può essere addebitata al coniuge infedele, qualora l'incidenza del tradimento sulla relazione non ha spiegato effetti negativi sull'unità familiare e se la relazione è andata in crisi per altri motivi e cioè perché, l'altro coniuge ha taciuto sulla sua impotentia generandi. La Corte d'Appello di Firenze aveva in secondo grado, ribaltato la sentenza del Tribunale del capoluogo toscano e addebitando la separazione alla moglie, si era soffermata esclusivamente sull'episodio del rapporto extraconiugale senza avvedersi che anche dopo questa condotta i coniugi avevano continuato per diversi mesi la convivenza, durante la quale essa aveva ricevuto numerosi regali dal marito ed il marito stesso non aveva adottato alcuna iniziativa in merito alla volontà di separazione, richiesta esclusivamente dalla moglie lei quasi un anno dopo l'episodio della relazione extraconiugale. La Corte conformandosi alla precedente giurisprudenza in materia, ha affermato il principio secondo cui il giudice deve "verificare l'affettiva incidenza delle relative violazioni nel determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza", ribadendo che "l'infedeltà di un coniuge può essere rilevante al fine dell'addebitabilità della separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto coniugale, e no anche, qualora risulti non aver spiegato incidenza negativa sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza medesima: come avviene allorquando il giudice accerti la preesistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, dovuta al comportamento dell'altro coniuge - il suo tacere in merito alla sua impotentia generandi - ovvero ad altre ragioni e comunque del tutto autonoma ed indipendente dalla successiva violazione de dovere di fedeltà". La Corte ha infine ha affermato che in materia di separazione personale, l'accertamento delle condotte rilevanti ai fini dell'addebito può anche avvenire esclusivamente per il tramite di testimonianza indirette, "giacché è noto come in materia di separazione i fatti oggetto di prova attengono per lo più a comportamenti intimi e riservati delle parti non suscettibili di percezione diretta da parte dei testimoni".
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